La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e definizioni
1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno
del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a
carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di
vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando
l'attuazione degli interventi senza distinzione di eta' nell'ambito
delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende
qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,
nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche
uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso,
o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si
intende il prestatore di servizi della societa' dell'informazione,
diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la
gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le
condotte di cui al comma 2.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 16 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
14 marzo 2003, S.O.:
«Art. 14 (Responsabilita' nell'attivita' di semplice
trasporto - Mere conduit). - 1. Nella prestazione di un
servizio della societa' dell'informazione consistente nel
trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni
fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un
accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e'
responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni
trasmesse.
2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di
accesso, di cui al comma 1, includono la memorizzazione
automatica, intermedia e transitoria delle informazioni
trasmesse, a condizione che questa serva solo alla
trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua
durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a
tale scopo.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa
avente funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via
d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle
violazioni commesse.».
«Art. 15 (Responsabilita' nell'attivita' di
memorizzazione temporanea - caching). - 1. Nella
prestazione di un servizio della societa'
dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete
di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario
del servizio, il prestatore non e' responsabile della
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali
informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu'
efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro
richiesta, a condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle
informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle
informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e
utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia
ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per
ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni
che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non
appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le
informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni
e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale
o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o
la disabilitazione.
2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa
avente funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via
d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle
violazioni commesse.».
«Art. 16 (Responsabilita' nell'attivita' di
memorizzazione di informazioni - hosting). - 1. Nella
prestazione di un servizio della societa'
dell'informazione. consistente nella memorizzazione di
informazioni fornite da un destinatario del servizio, il
prestatore non e' responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a
condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che
l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto
attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di
fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita'
dell'attivita' o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su
comunicazione delle autorita' competenti, agisca
immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o
il controllo del prestatore.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa
competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il
prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma
1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.».
Art. 2
Tutela della dignita' del minore
1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o
soggetto esercente la responsabilita' del minore che abbia subito
taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente
legge, puo' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del
sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la
rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore,
diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali,
anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della
presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL
(Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste
dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento
dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia
comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento,
alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi
abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile
identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito
internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga
richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la
protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal
ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e
144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 167 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di
protezione dei dati personali), pubblicato nella GU n. 174
del 29 luglio 2003, S.O.:
«Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23,
123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129,
e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito,
se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a
tre anni.».
- Si riporta il testo degli articoli 143 e 144 del
citato decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 143 (Procedimento per i reclami). - 1. Esaurita
l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e'
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per
adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della
definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera
b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera
c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con
l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o
necessarie per rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il
trattamento che risulta illecito o non corretto anche per
effetto della mancata adozione delle misure necessarie di
cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della
natura dei dati o, comunque, delle modalita' del
trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi
e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o piu' interessati;
d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di
dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti
che si pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettivita'.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i
relativi destinatari non sono facilmente identificabili per
il numero o per la complessita' degli accertamenti.».
«Art. 144 (Segnalazioni). - 1. I provvedimenti di cui
all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito
delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera b), se e' avviata un'istruttoria preliminare e
anche prima della definizione del procedimento.».
Art. 3
Piano di azione integrato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,
del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della
giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e
l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione
dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella
promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle
tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social
networking e degli altri operatori della rete internet, una
rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una
rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e
del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo
non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso spese o emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, redige, entro
sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato
per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto
delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma
pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e
realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio
dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della
collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con
altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei
minori.
3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il termine
previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per
la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono
attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e
gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice e'
istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato il
compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di
cui all'articolo 2, comma 1, nonche' di aggiornare periodicamente,
sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal
tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia
dei soggetti ai quali e' possibile inoltrare la medesima istanza
secondo modalita' disciplinate con il decreto di cui al medesimo
comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di
monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone
di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresi', le iniziative
di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo
rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi
socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle
risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne
informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del
cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonche' degli organi
di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni
anno, una relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo
tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui
al comma 1.
7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, e'
autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per
gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- La decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (Decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma
comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che
usano internet e altre tecnologie di comunicazione (testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. n.
L 348/118 del 24 dicembre 2008.
Art. 4
Linee di orientamento per la prevenzione
e il contrasto in ambito scolastico
1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita', entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche
avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle
comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a
quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la
formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di
un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di
un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex studenti che abbiano
gia' operato all'interno dell'istituto scolastico in attivita' di
peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo
nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei
minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia,
individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le
iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche
avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle
associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul
territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di
bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse
elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili
dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici
territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le
Forze di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul
territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e
l'educazione alla legalita' al fine di favorire nei ragazzi
comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e
valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente,
ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale,
nell'ambito delle attivita' di formazione e sensibilizzazione. I
bandi per accedere ai finanziamenti, l'entita' dei singoli
finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi
ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet
istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della
trasparenza e dell'evidenza pubblica.
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria
autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete
internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie
informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline
curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita'
progettuali aventi carattere di continuita' tra i diversi gradi di
istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in
collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di
polizia, associazioni ed enti.
6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli
altri enti che perseguono le finalita' della presente legge,
promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti
personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di
cyberbullismo nonche' a rieducare, anche attraverso l'esercizio di
attivita' riparatorie o di utilita' sociale, i minori artefici di
tali condotte.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015:
«Art. 1.
(omissis).
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti
dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta
formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte
orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita',
nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento
dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per
il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati
come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche
e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e
nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace,
il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture,
il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche'
della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalita', della
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai
media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo
di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva
agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del
lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita'
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita'
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel
secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e
il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
(omissis).».
Art. 5
Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico
e progetti di sostegno e di recupero
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della
normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il
dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo
ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita'
genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate
azioni di carattere educativo.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo
4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il
patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del
citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici
riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni
disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e
5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio
1998:
«Art. 4. (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri
elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunita' scolastica e alle
situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative
sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
(omissis).».
«Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita'). -
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione
scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei
genitori e degli studenti di un Patto educativo di
corresponsabilita', finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le
procedure di sottoscrizione nonche' di elaborazione e
revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio
delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica
pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune
attivita' di accoglienza dei nuovi studenti, per la
presentazione e la condivisione dello statuto delle
studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta
formativa, dei regolamenti di istituto e del patto
educativo di corresponsabilita'.».
Art. 6
Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12
della legge 18 marzo 2008, n. 48
1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza
annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti
delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione
e' pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68,
comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' di
formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla
sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al
contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del
fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 18
marzo 2008, n. 48 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
del Consiglio d'Europa sulla criminalita' informatica,
fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di
adeguamento dell'ordinamento interno), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, S.O.:
«Art. 12 (Fondo per il contrasto della pedopornografia
su internet e per la protezione delle infrastrutture
informatiche di interesse nazionale). - 1. Per le esigenze
connesse al funzionamento del Centro nazionale per il
contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui
all'articolo 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, e
dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione per le
esigenze relative alla protezione informatica delle
infrastrutture critiche informatizzate di interesse
nazionale, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2008.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 68, comma 3, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.:
«Art. 68. (Analisi comparativa delle soluzioni).
(omissis).
3. Agli effetti del presente Codice si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di
dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro
rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la
fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una
licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque,
anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai
sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la
loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.
36, e secondo le tariffe determinate con le modalita' di
cui al medesimo articolo.».
Art. 7
Ammonimento
1. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata
denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del
codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore
agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e'
applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi
1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive
modificazioni.
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore,
unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la
responsabilita' genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al
compimento della maggiore eta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 594, 595 e 612 del
codice penale:
«Art. 594 (abrogato).».
«Art. 595 (Diffamazione). - Chiunque, fuori dei casi
indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu'
persone, offende l'altrui reputazione, e' punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni,
ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con
qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto
pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre
anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l'offesa e' recata a un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o
ad una autorita' costituita in collegio, le pene sono
aumentate.».
«Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un
ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi
indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione
fino a un anno e si procede d'ufficio.».
- Per il testo dell'articolo 167 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonche' in tema di atti persecutori), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile
2009:
«Art. 8. (Ammonimento). - 1. Fino a quando non e'
proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis
del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona
offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica
sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento
nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e'
trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni
dagli organi investigativi e sentite le persone informate
dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce
oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto
il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta
conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del
processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento
e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti
in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis
del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da
soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto
dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e'
commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente
articolo.».
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